La legge 5 febbraio 1992, n. 104

Con questa legge viene superato il concetto di assistenzialismo diffuso, legato meccanicisticamente a percentuali derivate da tabelle più o meno arbitrarie, ma rivolge attenzione alle reali esigenze ed alle aspettative delle persone in difficoltà. I benefici che la legge garantisce ai portatori di handicap mirano in sostanza a compensare le diverse situazioni di svantaggio riscontrate per favorirne la massima integrazione sociale e lavorativa.

La legge definisce handicappata la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa con svantaggio sociale ed emarginazione.

L’handicap è grave quando rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e in ambito individuale o di relazione.

La minorazione o menomazione rappresenta qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, psichica o fisica, derivata da malattia, infortunio o malformazione; si estrinseca a livello di organo o apparato e corrisponde all’impairment anglosassone.

La minorazione ha per effetto la riduzione dell’abilità della persona (difficoltà) a compiere azioni della vita di tutti i giorni, lavorative o ricreative, essenziali o superflue e corrisponde alla disability; non concerne più una struttura anatomica, ma riguarda la globalità della persona.

A queste difficoltà consegue uno svantaggio che limita o impedisce il raggiungimento di una condizione sociale normale, l’handicap si manifesta quindi a livello di società con emarginazione ed isolamento.

La comprensione dell’effettivo verificarsi di tale situazione richiede la personalizzazione del giudizio valutativo e la considerazione di numerosi fattori estrinseci, quali il mercato di lavoro e gli ambienti scolastici o culturali in genere.

Al fine dell’applicazione concreta della legge 104/1992 ogni soggetto interessato può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti per essere riconosciuto:

A) portatore di handicap con carattere di permanenza al fine di ottenere:

1. cura e riabilitazione precoce;

2. fornitura e riparazione di apparecchiature;

3. accessi a centri socio-riabilitativi ed educativi diurni;

4. diritto all’educazione ed istruzione nella struttura richiesta;

5. interpreti per facilitazione apprendimento studenti non udenti;

6. attività di sostegno con docenti specializzati;

7. concessione di tempi più lunghi per prove d’esame scritte o grafiche nella scuola secondaria di secondo grado;

8. consenso a presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione nella scuola secondaria di secondo grado;

9. svolgimento di esami universitari e prove finalizzate a valutazione del rendimento scolastico con uso di ausili loro necessari;

10.inserimento nei corsi di formazione professionale istituiti per le persone handicappate;

11.agevolazioni per recarsi al posto di lavoro;

12.agevolazioni per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

13.riconoscimento dei requisiti per il collocamento obbligatorio contemplato per affetti da minorazione psichica;

14.diritto a sostenere prove d’esame nei concorsi pubblici e per abilitazione a professioni con ausili necessari;

15.diritto a sostenere prove d’esame nei concorsi pubblici e per abilitazione a professioni in tempi aggiuntivi;

16.applicazioni di protocolli differenziati per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica;

17.accesso ad iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi (servizi radiotelevisivi e telefonici) di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori;

18.diritto a servizi alternativi di trasporto collettivo o trasporto individuale;

19.diritto a spazi riservati per veicoli;

20.accesso a servizi di trasporto pubblico per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale;

21.accesso a riserva di finanziamenti per edilizia sovvenzionata ed agevolata;

22.accesso a riserva di finanziamenti per edilizia sovvenzionata ed agevolata per nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate con ridotte o impedite capacità motorie;

23.diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio del genitore o familiare-lavoratore "che assiste con continuità" un parente o affine handicappato;

24.diritto di non essere trasferito in altra sede senza consenso domicilio del genitore o familiare-lavoratore "che assiste con continuità" un parente o affine handicappato;

B) portatore di handicap, con carattere di permanenza, in condizioni di gravità, al fine di ottenere:

direttamente per sé:

25.servizio di aiuto personale;

26.accesso a comunità alloggio e centri socio-riabilitativi;

27.permesso mensile di tre giorni;

28.permesso giornaliero retribuito di due ore;

29.diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio;

30.diritto di non essere trasferito in altra sede senza consenso.

per altri:

31.accesso a riserva di finanziamenti per edilizia sovvenzionata ed agevolata per nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità;

32.prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro del genitore o due ore di permesso giornaliero retribuito (minore di anni 3 non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);

33.permesso mensile di tre giorni del genitore retribuito (minore di anni 3 non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);

34.prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro dell’affidatario due ore di permesso retribuito retribuito (minore di anni 3 non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);

35.permesso mensile di tre giorni dell’affidatario retribuito (minore di anni 3 non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);

36.diritti di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio del genitore o familiare "che assiste con continuità" la persona handicappata;

37.diritti di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio dell’affidatario "che assiste con continuità" la persona handicappata;

38.diritto di non essere trasferito in altra sede senza consenso domicilio del genitore o familiare-lavoratore "che assiste con continuità" ;

39.diritto di non essere trasferito in altra sede senza consenso domicilio dell’affidatario "che assiste con continuità" ;

C) portatore di handicap temporaneo al fine di ottenere:

40.accesso a centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa (verificate potenzialità lavorative che non consentano idonee forme di integrazione lavorativa);

41.ammissione alla frequenza in sessioni distaccate in centri di degenza;

42.servizio di aiuto personale;

43.concessione di tempi più lunghi per prove (d’esame) scritte o grafiche nella scuola secondaria o di secondo grado;

44.presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione in relazione a prove (d’esame) scritte o grafiche nella scuola secondaria di secondo grado;

45.svolgimento esami universitari e prove finalizzate a valutazione del rendimento scolastico con uso di ausili necessari;

D) accertata impossibilità alla frequenza alla scuola dell’obbligo per almeno trenta giorni per l’ammissione alla frequenza in sezioni distaccate in centri di degenza;

E) grave e permanente invalidità e menomazione per ottenere la deducibilità del reddito complessivo annuo delle spese mediche e quelle di assistenza specifica.

 

Procedura per l’accertamento

Il diritto alle prestazioni è riconosciuto solo se è presentata la specifica domanda: la Commissione non può, pur in presenza dei requisiti sanitari, riconoscere il diritto a benefici non espressamente richiesti.

Il D.M. del Ministro del Tesoro 9 novembre 1990 ha definito il modello A, da redarsi in carta libera da da persona maggiorenne, ed il modello B da persona minorenne o interdetta.

Altri moduli sono stati predisposti per le prestazioni ai sensi della legge 104/1992 e per la legge provinciale 11/1990.

Alla domanda va allegato il certificato medico attestante lo stato di invalidità o di cecità o di sordomutismo, eventualmente integrato da documentazione sanitaria ospedaliera o specialistica.

- I requisiti formali del certificato sono:

1. le generalità e la qualifica del medico certificante;

2. le generalità della persona a cui si riferisce il certificato;

3. l’attestazione del fatto o dei fatti rilevati;

4. la data ed il luogo in cui il certificato è stato compilato.

- I requisiti essenziali del certificato sono:

1. la chiarezza, ovvero un’attestazione scritta in modo comprensibile, con enumerazione e descrizione degli elementi obiettivamente raccolti, formulazione di una diagnosi e giudizio conclusivi;

2. la veridicità di quanto descritto dal medico, in modo conforme a quanto constato con esami obiettivi, eseguiti anche in epoche precedenti alla stesura del certificato, evitando le esagerazioni, ed usando le dizioni "riferisce" o "accusa" per la sintomatologia soggettiva non obiettivabile in alcun modo.

3. la specificità, cioè solo gli elementi che consentono l’individuazione di minorazioni che concorrono nella riduzione della capacità lavorativa, escludendo malattie risolte senza esiti apprezzabili. Così nel caso di domande intese ad ottenere l’indennità di accompagnamento vanno sottolineate le patologie che rendono impossibile la deambulazione o richiedono un’assistenza continuativa, quelle presentate per ottenere le provvidenze dei ciechi devono essere corredate di una visita oculistica con indicato il residuo visivo con e senza correzione, quelle avanzate per l’indennità di frequenza dei minori debbono illustrare che si tratta di minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della minore età. Anche l’ipoacusia o la sordità devono essere documentate con esame audiometrico. Comunque è bene che tutte le diagnosi trovino una conferma in documentazione sanitaria specialistica od ospedaliera.

Le domande devono essere inoltrate all’Azienda Sanitaria, Settore Operativo per la Medicina Legale.

In caso di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari è ammesso ricorso alla Commissione sanitaria di II grado entro 30 giorni (nel resto d’Italia al Ministero del Tesoro entro 60 giorni); contro la decisione di seconda istanza è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario (del lavoro).

In caso di riconoscimento dei requisiti sanitari, la Prefettura (il Commissariato del Governo a Trento) procede alla verifica dei requisiti patrimoniali e quindi alla concessione dei benefici previsti dalla legge. Anche in questa sede, alla reiezione della domanda può far seguito ricorso al Ministro dell’Interno e poi al giudice del lavoro.